Titolo III
Art. 8
In vigore dal 24 giu 1995
1. L'iscrizione importa l'accettazione degli obblighi stabiliti da questo statuto e dal regolamento generale, nonché delle limitazioni nell'esercizio dei diritti poste da norme statutarie e regolamentari al fine di evitare contrasti fra i vari diritti di utilizzazione economica o, comunque, di proteggere, nel quadro degli interessi generali della Società, gli interessi dei singoli iscritti.
2. Le disposizioni suddette diventano obbligatorie per gli iscritti nel ventesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel bollettino sociale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-8