Titolo III
Art. 10
In vigore dal 24 giu 1995
1. L'iscrizione alla Società ha per effetto di affidare ad essa in esclusiva la protezione dell'opera dichiarata ai sensi del primo comma del precedente , in Italia e in quei paesi in cui esiste una sua rappresentanza organizzata, limitatamente alla competenza della sezione alla quale detta opera è assegnata si sensi dell', con le modalità stabilite dal regolamento generale.
2. Per talune sezioni il regolamento generale può prevedere limitazioni riguardanti l'estensione del mandato conferito alla Società ai sensi del comma precedente e disporre altresì l'obbligo per l'iscritto di dichiarare tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione delle quali abbia o acquisti diritti.
3. Le misure dei compensi per l'utilizzazione delle opere tutelate dalla Società ed i criteri di ripartizione dei diritti relativi a tali opere sono stabiliti con provvedimenti del presidente su parere conforme della competente commissione di sezione o del consiglio di amministrazione nel caso di difformità dei pareri delle commissioni di sezione quando il provvedimento investe la competenza di più sezioni.
4. La Società non può concedere permessi per l'utilizzazione gratuita dell'opera.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-10