Titolo III

Art. 15

In vigore dal 24 giu 1995
1. Possono essere iscritti alla Società, in qualità di iscritti straordinari, le persone fisiche o giuridiche straniere che appartengono a una delle categorie di cui all'. 2. Ad essi si applicano gli , ultimo comma, 8, 9, 10, 11, 13 e 14. 3. Gli iscritti straordinari non sono tenuti al pagamento delle quote annue di associazione, ma debbono corrispondere, oltre a quella normale, una provvigione aggiuntiva ovvero un contributo predeterminato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-15

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