Titolo III
Art. 15
15 / 64In vigore dal 24 giu 1995
1. Possono essere iscritti alla Società, in qualità di iscritti straordinari, le persone fisiche o giuridiche straniere che appartengono a una delle categorie di cui all'.
2. Ad essi si applicano gli , ultimo comma, 8, 9, 10, 11, 13 e 14.
3. Gli iscritti straordinari non sono tenuti al pagamento delle quote annue di associazione, ma debbono corrispondere, oltre a quella normale, una provvigione aggiuntiva ovvero un contributo predeterminato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-15