Titolo III
Art. 19
In vigore dal 24 giu 1995
1. L'iscritto ordinario che sia, per più categorie, in possesso del requisito di cui alla lettera c) del secondo comma dell' deve indicare nella domanda in quale categoria (autore, editore, concessionario di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, produttore o concessionario di opere cinematografiche) intenda essere ammesso come socio. Deve essere altresì precisata la qualifica, allorchè si tratti di autori o editori con più qualifiche tra quelle elencate nell'.
2. Non è ammesso il cumulo dei proventi derivanti da diverse categorie.
3. È invece ammesso, nell'ambito di ciascuna categoria, il cumulo dei proventi derivanti dalle diverse qualifiche, purchè l'iscritto abbia raggiunto almeno il 70% dei minimi stabiliti relativamente alla qualifica precisata nella domanda, nonché complessivamente il 30% dei minimi pertinenti alle altre qualifiche possedute.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-19