Titolo III

Art. 22

In vigore dal 24 giu 1995
1. Tutte le norme contenute in questo statuto e nei regolamenti della Società, le quali riguardano gli iscritti ordinari, sono applicabili anche ai soci. Non può tuttavia essere dichiarata la decadenza a norma dell' dei soci autori, rimanendo salvo in ogni caso il diritto della Società di recuperare le somme di cui essa sia creditrice. 2. Il socio persona giuridica che sia editore, ovvero concessionario di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, ovvero produttore o concessionario di opere cinematografiche, o di opere a queste assimilate, può essere dichiarato decaduto da detta qualità allorquando cessi tale sua attività ovvero la limiti in modo da non raggiungere, in ciascun successivo periodo di durata uguale a quella prevista nelle tabelle di cui all', un decimo sia dei minimi di incasso sia del numero di opere depositate o dichiarate, rispettivamente previsti dalle lettere c), d), e) del secondo comma del medesimo articolo. 3. Il socio della categoria autori che non dichiari tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione delle quali abbia i diritti, può essere dichiarato decaduto da detta qualità. 4. La decadenza è pronunciata dalla commissione o dalle commissioni di sezione competenti. Contro il provvedimento l'interessato può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento stesso, al presidente che decide in via definitiva, sentito un comitato intersezionale appositamente costituito a norma dell'ultimo comma dell'. In caso di mancata decisione entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso, l'interessato può avvalersi delle disposizioni di cui all' del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-22

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