Titolo IV
Art. 25
In vigore dal 24 giu 1995
1. All'iscritto ordinario o al socio e all'iscritto straordinario, i quali contravvengono a disposizioni statutarie o regolamentari o comunque vengano meno ai propri doveri, sono inflitte le sanzioni contemplate nel comma seguente, salvo eventuali provvedimenti amministrativi e ogni altra azione civile o penale.
2. Le sanzioni sono:
a) il richiamo;
b) la pena pecuniaria;
c) la radiazione.
3. L'ammontare minimo e massimo della pena pecuniaria è fissato dall'assemblea delle commissioni di sezione, con le stesse modalità di cui all' di questo statuto e tenuto conto delle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita.
4. Nei confronti dei soci, la pena pecuniaria può essere accompagnata dalla sospensione dall'elettorato attivo e passivo per un periodo da cinque a dieci anni.
5. La radiazione comporta la cessazione dell'amministrazione e della tutela, da parte della Società, delle opere e dei diritti, anche se questi, posteriormente alla data in cui ha inizio il procedimento di sanzione, siano stati ceduti ad altri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-25