Titolo IV

Art. 29

In vigore dal 24 giu 1995
1. I ricorsi previsti dagli sospendono l'applicazione della sanzione. Tuttavia, se il ricorso si riferisce ad una sanzione di pena pecuniaria, la direzione generale potrà tenere accantonato, nelle operazioni di liquidazione dei diritti, l'importo indicato dal provvedimento impugnato, sino a quando non sarà intervenuto il provvedimento definitivo. 2. Le norme da seguire nei procedimenti previsti dal presente titolo sono dettate dal regolamento generale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-29

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