Titolo IV

Art. 28

In vigore dal 24 giu 1995
1. Salvo, in ogni caso, eventuali provvedimenti amministrativi e ogni azione civile e penale, al mandante che venga meno ai propri obblighi può essere inflitta dal comitato competente per sezione di cui all', e previa contestazione degli addebiti, una penale nei limiti stabiliti a norma dell'. È ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, alla commissione dei ricorsi. 2. Il mandato può essere denunciato dal presidente della Società, su parere conforme della commissione dei ricorsi, prima della sua scadenza, per fatti che rendano incompatibile la prosecuzione dei rapporti tra il mandante e la Società. È ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, alla commissione o alle commissioni di sezione competenti che decidono in via definitiva.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-28

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