Titolo V
Art. 33
In vigore dal 24 giu 1995
1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente della Società, che lo presiede, e da nove membri, in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo, così distinti: quattro membri autori, eletti dall'assemblea delle commissioni di sezione, di cui uno socio ed uno iscritto per la sezione Musica, uno socio ed uno iscritto per la sezione Drammatica Operette e Riviste (D.O.R.); cinque membri editori o produttori, eletti dall'assemblea delle commissioni di sezione, di cui due soci e uno iscritto editori di musica, uno socio ed uno iscritto editori di opere letterarie o produttori di opere cinematografiche.
2. Ne fanno altresì parte:
a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) un rappresentante del Ministero delle Finanze.
3. Il consiglio di amministrazione nomina il proprio segretario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-33