Titolo V

Art. 35

In vigore dal 24 giu 1995
1. Il consiglio di amministrazione è convocato per iniziativa del presidente o su richiesta di almeno cinque dei suoi componenti. 2. Normalmente è convocato quattro volte l'anno. 3. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno sei dei suoi componenti, incluso il presidente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-35

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