Titolo V
Art. 35
In vigore dal 24 giu 1995
1. Il consiglio di amministrazione è convocato per iniziativa del presidente o su richiesta di almeno cinque dei suoi componenti.
2. Normalmente è convocato quattro volte l'anno.
3. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno sei dei suoi componenti, incluso il presidente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-35