Titolo V

Art. 30

In vigore dal 24 giu 1995
1. Sono organi della Società: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) le commissioni di sezione; d) l'assemblea delle commissioni di sezione; e) la consulta legale; f) la commissione dei ricorsi; g) il direttore generale; h) il consigliere giuridico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-30

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