Titolo V
Art. 30
In vigore dal 24 giu 1995
1. Sono organi della Società:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) le commissioni di sezione;
d) l'assemblea delle commissioni di sezione;
e) la consulta legale;
f) la commissione dei ricorsi;
g) il direttore generale;
h) il consigliere giuridico.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-30