Titolo IV
Art. 26
In vigore dal 24 giu 1995
1. Il richiamo è inflitto per lievi infrazioni ai propri doveri di socio o di iscritto.
2. La pena pecuniaria è inflitta:
a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo al richiamo o per maggiore gravità di essi;
b) per dichiarazioni non rispondenti a verità;
c) per atti comunque rivolti a menomare la veridicità dei programmi o di altri documenti relativi all'esercizio dei diritti di utilizzazione economica oggetto dell'attività della Società.
3. Nei casi di particolare gravità derivanti da inosservanza dei principi e dei doveri sociali, sia nei confronti di altri soci o iscritti, sia nei confronti della Società stessa, alla sanzione della pena pecuniaria è accompagnata la sospensione dall'elettorato attivo e passivo per un periodo da cinque a dieci anni.
4. La radiazione è inflitta per fatti che abbiano causato alla Società grave pregiudizio materiale e morale o che comunque rendano incompatibili i rapporti dell'iscritto ordinario o del socio con la Società.
5. La radiazione è altresì inflitta al socio e all'iscritto che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato che siano motivatamente ritenute incompatibili con la rispettiva qualità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-26