Titolo III
Art. 23
In vigore dal 24 giu 1995
1. I rapporti intercorrenti tra la Società e il socio o iscritto costituente un'impresa non avente personalità giuridica, concernono unicamente chi ne sia imprenditore nel momento in cui viene instaurato il rapporto d'iscrizione o di attribuzione della qualità di socio. In caso di associazione o società di fatto gli associati o i soci debbono designare quello fra di loro nei cui confronti debbono intercorrere i rapporti con la Società.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-23