Titolo III
Art. 13
In vigore dal 24 giu 1995
1. A fini di solidarietà fra soci e fra iscritti la Società deduce dalle somme, riscosse per diritti d'autore nei territori di gestione diretta, un importo da un minimo del 4% sino ad un massimo del 10% del totale al netto delle provvigioni.
2. La misura della deduzione è determinata dall'assemblea delle commissioni di sezione, su proposta del consiglio di amministrazione, tenuto conto dell'andamento dell'esercizio finanziario, e può essere differenziata, sentite le singole commissioni di sezione, in relazione ai generi delle opere ed ai tipi di utilizzazione.
3. Gli incassi derivanti dalla concessione di licenze e autorizzazioni sono ripartiti secondo le norme regolamentari e al netto delle provvigioni e della deduzione di cui al primo comma del presente articolo.
4. L'attribuzione agli iscritti delle somme derivanti dalla ripartizione ha luogo periodicamente con le modalità stabilite per ciascuna sezione dalle relative norme regolamentari.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-13