Titolo III
Art. 9
In vigore dal 24 giu 1995
1. L'iscritto deve presentare alla Società, per ogni opera di cui le affida la protezione, la relativa dichiarazione redatta in conformità alle prescrizioni regolamentari.
2. Ogni opera è assegnata, agli effetti previsti dal regolamento generale, a una o più delle sezioni indicate nell'.
3. L'accettazione della dichiarazione dell'opera e la sua assegnazione alle competenti sezioni spettano al direttore generale.
4. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento adottato, il dichiarante può ricorrere al consiglio di amministrazione, che si pronuncia dopo aver sentito il parere delle commissioni di sezione interessate. In caso di mancata pronuncia entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso, l'interessato può avvalersi delle disposizioni di cui all' del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
5. La tutela dei diritti indicati nell'ultimo comma dell' può essere affidata dal direttore generale a quella fra le sezioni cui in prevalenza sono assegnate le varie opere così utilizzate.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-9