Titolo II
Art. 5
In vigore dal 24 giu 1995
1. Per l'adempimento degli scopi indicati nell'articolo precedente, le opere dell'ingegno sono assegnate alle sezioni appresso elencate.
a) SEZIONE LIRICA
1) Opere assegnate: le opere liriche, i balletti, gli oratori e le opere analoghe.
2) Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facoltà di rappresentazione pubblica, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione realizzata, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.
b) SEZIONE MUSICA
1) Opere assegnate: i brani staccati di opere liriche, di balletti, di oratori, di operette, di riviste e di opere analoghe, le composizioni sinfoniche e le composizioni musicali varie, compresi i relativi eventuali testi letterari.
2) Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facoltà di pubblica esecuzione, compresa la pubblica esecuzione cinematografica o con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione realizzata, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.
c) SEZIONE DRAMMATICA, OPERETTE E RIVISTE (D.O.R.)
1) Opere assegnate: le opere drammatiche, le operette, le riviste e le opere analoghe comprese quelle create appositamente per la radiodiffusione, la televisione o per altri mezzi di diffusione a distanza.
2) Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facoltà di rappresentazione pubblica, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione realizzata, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.
d) SEZIONE OPERE LETTERARIE E ARTI FIGURATIVE (O.L.A.F.)
1) Opere assegnate: le opere scritte e orali nel campo letterario e scientifico, le opere dell'arte figurativa e le opere fotografiche.
2) Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facoltà di riproduzione, di recitazione in pubblico, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione realizzata, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.
e) SEZIONE CINEMA
1) Opere assegnate: le opere cinematografiche e le opere a queste assimilate.
2) Diritti tutelati: quelli relativi alla proiezione pubblica e alla televisione.
2. Le opere create appositamente per la radiodiffusione o la televisione sono assegnate alle varie sezioni secondo il genere delle opere stesse.
3. Rientrano fra i diritti tutelati dalle varie sezioni, per le opere rispettivamente loro assegnate, quelli relativi alla facoltà di riproduzione meccanica e quelli relativi alla comunicazione pubblica, a mezzo di apparecchi radio o telericeventi, dell'opera radiodiffusa o telediffusa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-5