Art. 2
In vigore dal 24 giu 1995
1. La Società esercita le attribuzioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, e successive modificazioni e dal presente statuto.
2. La Società ha per oggetto la tutela giuridica ed economica delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi, in Italia e all'estero.
3. Rientrano in particolare nelle sue funzioni:
a) la concessione, per conto e nell'interesse dei propri soci e iscritti, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere protette dalla legge;
b) la riscossione e la ripartizione dei proventi che comunque derivano dall'utilizzazione delle opere stesse.
4. Sono compresi negli scopi della Società:
a) lo studio dei problemi relativi al diritto di autore e ai diritti connessi;
b) gli studi e le iniziative relativi alla promozione, specialmente all'estero, allo sviluppo e alla diffusione del patrimonio letterario e artistico italiano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-2