Art. 3
In vigore dal 24 giu 1995
1. La Società può assumere per conto dello Stato, di enti o privati, servizi comunque collegati con la diffusione delle opere dell'ingegno, nonché servizi di accertamento e di riscossione di tasse, imposte, contributi e diritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-3