Titolo III
Art. 14
14 / 64In vigore dal 24 giu 1995
1. L'iscrizione si perde:
a) allorchè viene meno il requisito della cittadinanza o della nazionalità previsto dall';
b) per dimissioni, ai sensi e con effetti dell';
c) per decadenza, ai sensi dell';
d) per radiazione, ai sensi dell', secondo comma, lett. c);
e) per morte;
f) nel caso previsto dall', ultimo comma.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-14