Art. 8

Tutela della segretezza nelle richieste di parere e nella trattazione di informazioni classificate

In vigore dal 28 dic 1994
Tutela della segretezza nelle richieste di parere e nella trattazione di informazioni classificate 1. La documentazione relativa ai pareri di cui all' del decreto legislativo è coperta da classifica di segretezza in relazione all'oggetto e ai contenuti contrattuali. 2. Per la trattazione dei pareri sugli schemi dei contratti di cui al comma 1, l'Autorità si avvale del personale assegnato al proprio organo centrale di sicurezza. 3. I membri dell'Autorità ed il personale della medesima utilizzato per la trattazione di informazioni classificate devono essere muniti del nulla osta di sicurezza rilasciato dall'ANS.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-11-11;680#art-8

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Tutela della segretezza nelle richieste di parere e nella trattazione di informazioni classificate (Art. 8 Regolamento per il coordinamento delle norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche con le esigenze di gestione dei sistemi concernenti la sicurezza dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo