Art. 5
Tutela della fonte delle operazioni compiute mediante sistemi informatici e telematici
In vigore dal 28 dic 1994
Tutela della fonte delle operazioni compiute
mediante sistemi informatici e telematici
1. Ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo, gli atti amministrativi adottati dagli Organismi sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati.
2. Per quanto attiene agli adempimenti dell', comma 2, del decreto legislativo gli Organismi si attengono alle disposizioni appositamente impartite dall'ANS per la tutela delle esigenze di segretezza e riservatezza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-11-11;680#art-5