Art. 7
Modalità di esercizio delle competenze dell'Autorità nei confronti degli Organismi
In vigore dal 28 dic 1994
Modalità di esercizio delle competenze dell'Autorità
nei confronti degli Organismi
1. L'Autorità detta le norme tecniche ed i criteri per la pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione dei sistemi informativi automatizzati per la sicurezza dello Stato, nonché per le loro integrazioni e/o connessioni, o eventualmente per altre forme di raccordo, in modo che sia in ogni caso salvaguardata la tutela del segreto e della riservatezza, nonché le peculiarità gestionali ed operative degli Organismi.
2. Gli aspetti organizzativi dei sistemi e delle loro connessioni e/o integrazioni sono definiti dai Servizi e comunicati alla Segreteria generale del CESIS per il successivo inoltro all'Autorità.
3. La predisposizione dei criteri tecnici riguardanti la sicurezza dei sistemi informativi automatizzati per la sicurezza dello Stato deve tener conto delle peculiarità istituzionali e funzionali dei rispettivi Organismi, nonché della prioritaria necessità di tutela del segreto e della riservatezza dei dati e delle relative strutture informatiche e dei programmi. La verifica periodica dei risultati conseguiti sarà effettuata dall'Autorità sulla base della documentazione prodotta dai Servizi e trasmessa all'Autorità tramite la Segreteria generale del CESIS.
4. Eventuali contrasti operativi informatici tra gli Organismi e tra questi e le altre amministrazioni sono rappresentati all'Autorità per la relativa composizione o soluzione tramite la Segreteria generale del CESIS, in modo che sia comunque assicurata la tutela del segreto e della riservatezza.
5. Le richieste di notizie e informazioni a norma dell', comma 4, del decreto legislativo, dovranno essere inviate alla Segreteria generale del CESIS. La Segreteria generale del CESIS potrà corrispondere alle richieste sempre nel rispetto delle norme e delle vigenti disposizioni a tutela del segreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-11-11;680#art-7