Art. 6
Affidamento a terzi
In vigore dal 28 dic 1994
1. Per i sistemi informativi degli Organismi l'affidamento a terzi delle attività di progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi stessi è escluso limitatamente alla concessione di cui all', comma 2, del decreto legislativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-11-11;680#art-6