Art. 1
Definizioni
In vigore dal 28 dic 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme per il coordinamento delle disposizioni in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche con quelle concernenti la sicurezza dello Stato;
Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801, sull'istituzione e ordinamento dei Servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato ed in particolare gli della medesima legge;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 2 giugno 1994;
Acquisita l'intesa con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
E M A N A
il seguente regolamento:
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Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per legge, la legge 24 ottobre 1977, n. 801;
b) per decreto legislativo, il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
c) per Organismi, gli Organismi di informazione e di sicurezza di cui agli della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
d) per Servizi, il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) ed il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE);
e) per ANS, l'Autorità nazionale per la sicurezza per la protezione delle informazioni coperte dal segreto di Stato;
f) per Segreteria del CESIS, la Segreteria generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza;
g) per Autorità, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-11-11;680#art-1