Art. 3

Integrazione ed interconnessione

In vigore dal 28 dic 1994
1. L'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi per la sicurezza dello Stato avviene con criteri di differenziazione tra l'area degli Organismi e quella delle restanti amministrazioni di cui al decreto legislativo. È ammessa anche la interconnessione nell'esclusivo interesse degli Organismi, secondo le direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. L'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi automatizzati degli Organismi deve avvenire secondo le procedure di sicurezza previste dall'ANS per i sistemi informatici che gestiscono informazioni classificate. 3. L'integrazione e l'interconnessione deve in ogni caso consentire la canalizzazione del flusso informativo dai Servizi verso il CESIS in vista della realizzazione del coordinamento dell'attività dei Servizi stessi, previsto dall' della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-11-11;680#art-3

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