Art. 4
Compatibilità dei sistemi informativi per la sicurezza dello Stato con l'informatica pubblica e diritto di accesso
In vigore dal 28 dic 1994
1. L'utilizzazione di sistemi informativi automatizzati nell'ambito degli Organismi avviene secondo le finalità di cui all' del decreto legislativo, nel rispetto delle peculiarità istituzionali e funzionali proprie degli Organismi stessi, nonché dei limiti derivanti dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle disposizioni di legge relative al trattamento dei dati personali.
2. La definizione degli standard necessari all'integrazione e alla interconnessione deve tener conto delle intese realizzate nelle sedi internazionali in materia di scambi di dati informativi di reciproco interesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-11-11;680#art-4