Art. 10
Dirigente responsabile per i sistemi informativi
In vigore dal 28 dic 1994
1. Nel rispetto delle peculiarità funzionali ed ordinamentali e della tutela della riservatezza dei nominativi degli appartenenti agli Organismi, le funzioni di cui all' del decreto legislativo sono attribuite, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, ad un dirigente superiore o equiparato, di ciascuno degli Organismi, dal Presidente del Consiglio, per il CESIS e dai Ministri competenti, per gli altri due servizi.
2. La relazione di cui all', comma 3, del decreto legislativo, è predisposta dagli Organismi ed inviata all'Autorità per il tramite della Segreteria generale del CESIS.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-11-11;680#art-10