Art. 13

Richieste di informazioni da parte dell'Autorità

In vigore dal 28 dic 1994
1. Gli Organismi forniscono le informazioni richieste dall'Autorità a norma dell'art. 15 del decreto legislativo per il tramite della Segreteria generale del CESIS. 2. Ove la richiesta sia formulata direttamente alle imprese contraenti con gli Organismi, le informazioni sono fornite per il tramite della Segreteria generale del CESIS e previo benestare dei medesimi Organismi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 novembre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1994 Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 17
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-11-11;680#art-13

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