Art. 12
Monitoraggio
In vigore dal 28 dic 1994
1. Il monitoraggio, a norma dell', comma 2, del decreto legislativo, dei contratti concernenti i sistemi informativi automatizzati per la sicurezza dello Stato, di pertinenza degli Organismi, è di regola effettuato dai dirigenti responsabili degli Organismi stessi.
2. La richiesta di monitoraggio all'Autorità, a norma del citato , comma 2, è formulata tramite la segreteria generale del CESIS.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-11-11;680#art-12