Art. 7

Riunioni del Comitato

In vigore dal 30 mag 1993
1. Le riunioni del Comitato sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. 2. È richiesta la presenza dei tre quarti dei suoi componenti per le deliberazioni di particolare rilevanza istituzionale. 3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. 4. In caso di parità prevale il voto del presidente. 5. Le votazioni sono effettuate per alzata di mano, salvo che almeno cinque componenti chiedano che le votazioni stesse siano effettuate a scrutinio segreto. 6. Il Comitato, quando sia chiamato ad esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 169, informa, con lettera raccomandata, coloro che hanno richiesto il riconoscimento di una denominazione d'origine, del luogo e della data della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno nella parte di loro interesse. Analoga informazione è data, con le stesse formalità, a coloro che hanno richiesto la modifica della disciplina riguardante un precedente riconoscimento di denominazione d'origine, nonché a tutti gli utilizzatori della denominazione d'origine stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-20;164#art-7

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