Art. 12

Entrata in vigore

In vigore dal 30 mag 1993
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 marzo 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri FONTANA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1993 Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 45
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-20;164#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo