Art. 12
Entrata in vigore
In vigore dal 30 mag 1993
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 marzo 1993
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
FONTANA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 45
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-20;164#art-12