Art. 11

S e g r e t e r i a

In vigore dal 30 mag 1993
1. È costituita la segreteria per il disbrigo degli affari amministrativi, tecnici e giuridici inerenti al funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine controllata degli oli, e si avvale del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. L'ufficio di segreteria, provvede: a) ad esaminare la documentazione trasmessa a corredo delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine, a richiedere la documentazione eventualmente mancante e quella integrativa necessaria, nonché ad acquisire ogni altro elemento utile ai fini della decisione del Comitato, ponendo la documentazione e gli elementi raccolti a disposizione dei relatori; b) a verificare se sugli argomenti concernenti ciascun affare esistano precedenti pareri e, in caso affermativo, trasmettere al relatore copia degli atti; c) a tenere il registro di protocollo generale, nel quale annotare tutti gli affari di competenza del Comitato; d) a dare esecuzione alle deliberazioni adottate dal Comitato; e) ad assicurare, nei casi previsti dalla legge, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle deliberazioni del Comitato; f) ad assolvere ad ogni altro incarico di natura amministrativa conferitogli dal Comitato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-20;164#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo