Art. 11
11 / 12S e g r e t e r i a
In vigore dal 30 mag 1993
1. È costituita la segreteria per il disbrigo degli affari amministrativi, tecnici e giuridici inerenti al funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine controllata degli oli, e si avvale del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio di segreteria, provvede:
a) ad esaminare la documentazione trasmessa a corredo delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine, a richiedere la documentazione eventualmente mancante e quella integrativa necessaria, nonché ad acquisire ogni altro elemento utile ai fini della decisione del Comitato, ponendo la documentazione e gli elementi raccolti a disposizione dei relatori;
b) a verificare se sugli argomenti concernenti ciascun affare esistano precedenti pareri e, in caso affermativo, trasmettere al relatore copia degli atti;
c) a tenere il registro di protocollo generale, nel quale annotare tutti gli affari di competenza del Comitato;
d) a dare esecuzione alle deliberazioni adottate dal Comitato;
e) ad assicurare, nei casi previsti dalla legge, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle deliberazioni del Comitato;
f) ad assolvere ad ogni altro incarico di natura amministrativa conferitogli dal Comitato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-20;164#art-11