Art. 6

Convocazione del Comitato

In vigore dal 30 mag 1993
1. Il Comitato è convocato almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il presidente o il delegato, di cui all', lo ritenga necessario od opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. 2. La convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. 3. In caso di eccezionale urgenza i membri del Comitato possono essere convocati anche telegraficamente o a mezzo telefax con preavviso non inferiore a tre giorni. 4. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno, con l'indicazione della documentazione di riferimento. 5. Qualora motivi di particolare importanza od urgenza sopravvengano alla convocazione, il presidente può inserire nuovi argomenti all'ordine del giorno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-20;164#art-6

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