Art. 2
Delega per la presidenza del Comitato
In vigore dal 30 mag 1993
1. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o, per sua delega, dal direttore generale della produzione agricola.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-20;164#art-2