Art. 2

Delega per la presidenza del Comitato

In vigore dal 30 mag 1993
1. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o, per sua delega, dal direttore generale della produzione agricola.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-20;164#art-2

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