Art. 2 · Delega per la presidenza del Comitato

Art. 2

2 / 12

Delega per la presidenza del Comitato

In vigore dal 30 mag 1993
1. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o, per sua delega, dal direttore generale della produzione agricola.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-20;164#art-2