Art. 4

Cessazione della carica dei componenti del Comitato

In vigore dal 30 mag 1993
1. I componenti del Comitato cessano dalla carica alla scadenza del quinquennio, ovvero in caso di dimissioni volontarie. 2. La cessazione per dimissioni volontarie ha effetto dalla data della loro accettazione da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-20;164#art-4

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