Art. 3
Sostituzione dei componenti del Comitato
In vigore dal 30 mag 1993
1. Qualora per qualsiasi motivo si verifichi in seno al Comitato una vacanza nel corso del quinquennio, il presidente invia alle categorie interessate una richiesta di designazione per la nomina di altro componente della stessa categoria, il quale resta in carica fino al compimento del quinquennio iniziato dal componente sostituito.
2. Alla nomina del sostituto si provvede con le formalità e la procedura, di cui all'art. 14, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 169.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-20;164#art-3