Art. 5
Decadenza dalla carica
In vigore dal 30 mag 1993
1. I componenti del Comitato decadono dalla carica:
a) qualora non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo;
b) qualora vengano a mancare i requisiti richiesti per appartenere al Comitato.
2. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'ufficio, sentito il parere del Comitato, ed è comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-20;164#art-5