Art. 9
Verbalizzazione
In vigore dal 30 mag 1993
1. Di ogni riunione del Comitato deve essere redatto a cura di un funzionario dell'ufficio di segreteria di cui al successivo , apposito verbale nel quale devono essere riportati l'ordine del giorno, i nomi dei presenti, un riassunto della discussione, nonché il parere e le deliberazioni adottati.
2. Qualora il parere e le deliberazioni non siano stati adottati all'unanimità, nel verbale devono anche essere riportate le opinioni dei dissenzienti.
3. Il verbale, di cui è rimessa copia ai componenti del Comitato, è letto ed approvato nella seduta immediatamente successiva ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-20;164#art-9