Art. 12

Trasferimento del posto telex

In vigore dal 1 lug 1992
1. Il trasferimento del posto telex nell'ambito dello stesso comune o da un comune all'altro viene effettuato previo pagamento da parte dell'abbonato del contributo previsto ai sensi dell'art. 253 del codice p.t., la cui misura varia a seconda che l'apparecchio terminale sia acquisito in proprio dall'abbonato oppure fornito in uso dall'Amministrazione. 2. La richiesta di trasferimento deve essere inoltrata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, il quale provvede al trasferimento entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa; nel caso si applicano le stesse modalità previste dall', comma 8. 3. Qualora esigenze tecniche non permettano di eseguire il trasferimento entro il termine di cui all', comma 8, l'abbonato ha facoltà di disdire l'abbonamento entro trenta giorni dalla comunicazione negativa dell'Amministrazione. In tale caso il contratto di abbonamento è risolto con effetto dal quindicesimo giorno successivo a quello della disdetta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;313#art-12

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