Art. 14

Sospensione del servizio - Interruzione del collegamento

In vigore dal 1 lug 1992
1. Per grave necessità pubblica, ai sensi dell' del codice p.t., il servizio telex può in qualsiasi momento essere sospeso sull'intero territorio nazionale o su parte di esso senza che l'abbonato possa pretendere alcuna indennità, salvo il rimborso della quota dei canoni in misura proporzionale alla durata della sospensione. 2. Nel caso d'interruzione del collegamento per motivi tecnici o di forza maggiore l'abbonato ha diritto al rimborso della quota dei canoni commisurata al periodo d'interruzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;313#art-14

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