Art. 15
Elenchi degli abbonati nazionali ed esteri
In vigore dal 1 lug 1992
1. All'abbonato viene fornita gratuitamente dall'Amministrazione una copia dell'elenco degli abbonati al servizio telex nazionale. A richiesta dell'abbonato stesso e verso pagamento dell'importo stabilito dall'Amministrazione, vengono fornite altre copie dello stesso elenco e copie degli elenchi degli abbonati al servizio telex delle amministrazioni estere.
2. L'abbonato può chiedere che siano inserite gratuitamente nell'elenco di cui al comma 1 le indicazioni strettamente necessarie alla propria individuazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;313#art-15