Art. 10
Uso del posto telex
In vigore dal 1 lug 1992
1. Non sono considerati terzi, ai fini del divieto di cui al comma 1 dell'art. 257 del codice p.t., coloro che, nell'ambito dell'attività di un consorzio legalmente costituito, abbonato al servizio telex, utilizzano il posto telex di quest'ultimo, nonché i familiari, gli associati, i dipendenti e i clienti dell'abbonato telex. È fatto comunque divieto al titolare dell'abbonamento di pretendere per il traffico svolto un corrispettivo diverso da quello stabilito dalle norme tariffarie.
2. Per lo scambio delle comunicazioni telex l'abbonato deve attenersi alle norme operative stabilite dall'Amministrazione, pena la perdita della facoltà di reclamo di cui all'.
3. È fatto obbligo all'abbonato di mantenere l'apparecchio terminale permanentemente inserito in linea, in posizione di normale funzionamento.
4. È consentito all'abbonato lo scambio di corrispondenza anche in linguaggio criptografico. In tal caso, l'abbonato ha l'obbligo di darne preventiva comunicazione all'Amministrazione.
5. In caso di ripetute inadempienze agli obblighi relativi agli usi del posto telex, l'Amministrazione può procedere, previa comunicazione scritta all'abbonato, alla risoluzione del contratto di abbonamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;313#art-10