Art. 17
Modalità dei pagamenti Indennità di mora - Recupero crediti
In vigore dal 1 lug 1992
Modalità dei pagamenti
Indennità di mora - Recupero crediti
1. Il pagamento delle somme dovute dall'abbonato deve essere effettuato entro la scadenza prefissata dall'Amministrazione.
2. In caso di ritardato pagamento, l'abbonato deve corrispondere una indennità, comprensiva degli interessi legali, pari al 12%, in ragione d'anno, delle somme non versate, con un minimo di L. 2.000 per ogni nota di addebito rivalutabile con i provvedimenti tariffari.
3. In caso di mancato pagamento entro quindici giorni dalla richiesta scritta o via telex, l'Amministrazione, fermo restando il diritto all'indennità di cui al comma 2, può sospendere il servizio senza che l'abbonato possa pretendere alcun indennizzo. Trascorsi trenta giorni dalla sospensione l'Amministrazione può risolvere il contratto di abbonamento, previa comunicazione scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fermo restando quanto disposto dall', comma 3.
4. L'Amministrazione ha diritto di rivalersi, per il recupero del suo credito, sulle somme anticipate dall'abbonato a qualsiasi titolo, salvo ogni altro diritto di rivalsa nei confronti dell'abbonato medesimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;313#art-17