Art. 19

Servizio telex da posti pubblici

In vigore dal 1 lug 1992
1. Chiunque può trasmettere e ricevere comunicazioni dai posti pubblici telex istituiti ai sensi dell'art. 259 del codice p.t., con le modalità stabilite dall'Amministrazione. 2. I reclami per somme indebitamente corrisposte debbono essere presentati direttamente al posto pubblico dal quale sono state effettuate le comunicazioni, entro il termine di quindici giorni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;313#art-19

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