Art. 16
Abbonamenti per periodi inferiori ad un anno
In vigore dal 1 lug 1992
1. Il direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, sulla base delle direttive impartite dall'organo centrale competente, autorizza collegamenti telex ad uso privato per periodi inferiori ad un anno, in occasione di congressi, mostre, fiere, manifestazioni artistiche, sportive, culturali ed in ogni altra circostanza particolare da valutare di volta in volta, alle condizioni e con le modalità di cui agli in quanto applicabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;313#art-16