Art. 1

Abbonamento al servizio - Modalità

In vigore dal 1 lug 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il regolamento del servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, n. 735; Riconosciuta la necessità di dare esecuzione alle disposizioni del libro quarto, titolo II, capo II, del citato testo unico; Riconosciuta l'esigenza di disciplinare il servizio telex in conformità alla direttiva della Commissione delle Comunità europee relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni n. 88/301/CEE del 16 maggio 1988; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni; Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazionie dell'automazione; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Visto l' della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 21 novembre 1991; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1992; Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: . Abbonamento al servizio - Modalità 1. Per l'espletamento del servizio telex di cui all'art. 251 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, di seguito denominato codice p.t., gli apparecchi terminali da collegare alla rete telegrafica pubblica a commutazione possono essere acquisiti direttamente dal richiedente il servizio oppure forniti in uso dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di seguito denominata Amministrazione. 2. Per "apparecchi terminali" si intendono gli apparecchi allacciati direttamente o indirettamente al punto terminale della rete telegrafica pubblica di cui al comma 1 per trasmettere, trattare o ricevere informazioni. 3. La domanda di abbonamento al servizio, da perfezionarsi con la stipula di apposito contratto, deve essere presentata direttamente o inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio. 4. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni: a) le generalità e la residenza del richiedente se persona fisica ovvero, in caso diverso, la denominazione e la sede dell'ente, dell'istituto, della società o della ditta; b) l'esatta ubicazione del locale nel quale si richiede che vengano installati gli apparecchi terminali; c) se il richiedente intenda provvedere in proprio all'acquisizione dell'apparecchio terminale con la precisazione del tipo di apparecchio omologato secondo le norme vigenti prescelto o se, invece, il richiedente intenda utilizzare un apparecchio terminale fornito in uso dall'Amministrazione con la precisazione del tipo prescelto tra quelli proposti dall'Amministrazione; d) ogni altro elemento che sia ritenuto utile ai fini della realizzazione dell'allacciamento richiesto. 5. La domanda deve essere sottoscritta: a) dal richiedente, se persona fisica; b) dal legale rappresentante, nell'ipotesi di enti di diritto privato, istituti, associazioni, società, ditte e simili; c) dall'organo competente, nel caso di amministrazioni pubbliche. 6. L'evasione delle domande di abbonamento al servizio è effettuata secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse. A detto criterio è consentito derogare per motivi di pubblico interesse o per motivi di ordine tecnico che saranno valutati da apposita commissione da istituirsi con ordinanza dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, composta di tre funzionari con qualifica non inferiore a vice dirigente amministrativo, categoria IX. 7. L'attivazione del servizio è subordinata al versamento dei contributi ed alla costituzione del deposito cauzionale previsti dal successivo nonché alla presentazione di tutti i documenti richiesti a norma di legge, in conformità, peraltro, al disposto dell', commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali adempimenti devono essere svolti entro sessanta giorni dallo specifico invito da parte dell'Amministrazione, pena la decadenza della domanda di abbonamento al servizio. 8. I circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche provvedono affinché l'attivazione del servizio avvenga entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda di abbonamento al servizio chiedendo, in particolare, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della domanda medesima, l'approntamento dei necessari circuiti al gestore del servizio telefonico. Peraltro, ove sussistano indisponibilità di risorse tecniche che non consentano il rispetto dei termini sopra previsti per l'attivazione del servizio, il gestore del servizio telefonico è tenuto ad informare l'Amministrazione, entro quindici giorni dalla data della formale richiesta dei circuiti, circa la natura degli impedimenti ed i prevedibili tempi di approntamento dei circuiti stessi. I circoli provvedono, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, ad informare il richiedente di ogni eventuale impedimento o causa di ritardo relativi alla attivazione del servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;313#art-1

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