Art. 3
Indicativo di chiamata
In vigore dal 1 lug 1992
1. Ciascun utente è identificato da un numero di chiamata e da un nominativo.
2. Il nominativo, scelto dall'utente, non può avere un numero di caratteri superiore a quello stabilito dall'Amministrazione e può essere modificato, a richiesta dell'utente stesso, nel corso dell'abbonamento. La modifica è effettuata esclusivamente dal competente circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche e comporta la corresponsione da parte dell'utente del contributo previsto ai sensi dell'art. 253 del codice p.t.
3. L'Amministrazione ha facoltà, qualora esigenze tecniche lo richiedano, di modificare il numero di chiamata, dandone preavviso scritto di almeno novanta giorni all'utente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;313#art-3